Il contratto di sviluppo di software: la responsabilità

Il contratto di sviluppo di software: la responsabilità

Nov 13

Software

 Nella prassi i contratti di progettazione e sviluppo di software vedono generalmente coinvolti tre soggetti: il Cliente (che si servirà del software), il Committente (la c.d. software house) ed il soggetto che materialmente progetta e realizza il software, che può essere un lavoratore dipendente del Committente ovvero un libero professionista. Nel primo caso il contratto che viene a crearsi tra il Cliente e la software house è un contratto atipico che fa riferimento allo schema tipico dell’appalto. Nel secondo caso, quando la progettazione e sviluppo sono affidate ad uno o più consulenti esterni alla software house, si fa riferimento al contratto d’opera nei rapporti tra questi ultimi. Queste differenze rilevano in materia di diritto d’autore, di termini di prescrizione dell’azione di responsabilità per vizi, e nella stessa configurazione della responsabilità di chi materialmente progetta e sviluppa la soluzione informatica.

In particolare in quest’ultimo ambito si può rilevare come il contratto possa determinare, a seconda delle specifiche fornite, delle indicazioni più o meno stringenti e della descrizione del prodotto informatico in questione, uno sbilanciamento tra la c.d. obbligazione di risultato e la c.d. obbligazione di mezzi, che vanno ad influenzare soprattutto le questioni inerenti l’onere della prova e l’individuazione dell’inesatto adempimento dello sviluppatore.

Un contratto dall’oggetto più circoscritto, cioè, se da un lato rende più facilmente chiara l’obbligazione dedotta, dall’altro può prestarsi ad una interpretazione che lo qualifichi appunto come obbligazione di risultato.

Viceversa, un contratto c.d. “aperto” se rende difficile la prova dell’adempimento o inadempimento, parimenti sembra da doversi interpretare come obbligazione di mezzi, rimanendo la responsabilità del progettista e dello sviluppatore circoscritta solo al dolo o alla colpa grave.

La giurisprudenza è ancora carente in materia e tra le decisioni di merito, va segnalata quella del Giudice di Pace di Schio del 28/05/2001 che ha rilevato come “il buon funzionamento del programma dipende in concreto da una molteplicità di fattori, quali l’interazione con altri programmi, la configurazione e le caratteristiche dell’hardware. Ne segue che la bontà di un programma non può che essere valutata “allo stato dell’arte”, secondo cioè lo stato della tecnica e delle conoscenze medie”, così sostanzialmente riconducendo alla obbligazione di mezzi anche quella di chi, da libero professionista, progetta e sviluppa un software ben individuato e descritto nel contratto.