Come verificare la tempestività della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada

Come verificare la tempestività della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada

Ott 29

800px-Autostrada_A14Alla ricezione della famigerata busta verde, contenente un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada, una delle prime verifiche da effettuare per vagliarne la regolarità è quella di controllare i termini di notifica. Potrebbe sembrare un cavillo o un dettaglio formale, ma il legislatore, nell’art. 201  del codice della strada (Dlgs n. 285/1992), ha posto con uno scopo ben preciso il termine di notifica del verbale al trasgressore e ai soggetti solidalmente obbligati (riducendolo, con la legge 120/2010 da 150 a  90 giorni), qualora una violazione non possa essere contestata immediatamente.

Il fine del legislatore, o la ratio, come si suol dire tecnicamente, è quello di mettere il trasgressore o il coobligato nelle condizioni di poter ricostruire l’accaduto, per poter essere in grado di eventualmente opporre le proprie difese.

Come quindi individuare il rispetto dei requisiti di regolarità dei tempi di notifica?

Il c.d. “dies a quo”, vale a dire la data da cui decorrono i 90 giorni, si calcola dal giorno dell’accertamento, salvo variazioni nei registri automobilistici che rendano impossibile l’immediata identificazione, ad esempio, del proprietario della autovettura.

Il “dies ad quem“, cioè il giorno in cui spira il termine, nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi della l. 890/82, non va però individuato nel giorno in cui il destinatario riceve il plico raccomandato, bensì nella data di consegna del notificante all’ufficio postale.

Tanto a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 che ha previsto il perfezionarsi della notifica in due momenti differenti per il notificante e per il destinatario. Per il primo per non incorrere in decadenza è sufficiente consegnare l’atto da notificare (nel nostro caso il verbale) all’ufficio postale entro i 90 giorni. Per il secondo, al fine della eventuale impugnativa, si terrà conto della data di ricezione della notifica.

Per il conteggio dei 90 giorni, quindi, non si tiene conto del tempo impiegato per la consegna al destinatario, qualora l’organo accertatore abbia tempestivamente provveduto ad affidare l’atto all’agente notificatore, non potendo far ricadere sul notificante eventuali ritardi imputabili solo al servizio postale.