Avvocati e social network… si grazie, ma quando?

Avvocati e social network… si grazie, ma quando?

Dic 14

F_icon.svgVi sarà capitato spesso di incontrare su Facebook o altri social networks, pagine di studi legali che, per lo più condividendo notizie di testate specialistiche, cercano di aumentare la visibilità dei professionisti di turno e pubblicizzare le relative competenze. Ebbene, ad oggi, tali pagine violano ancora gli obblighi deontologici degli avvocati e dovrebbero essere rimosse.

In realtà una delle restrizioni che incontra la nostra professione, in nome dell’indipendenza e dignità, sta per cadere ed i colleghi finora ossequiosi della deontologia, potranno presto pubblicizzare anche direttamente sui social networks la propria attività professionale con una pagina ad essa dedicata.

Tutto nasce da una pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la c.d. Antitrust) del 2014 resa su un parere del Consiglio Nazionale Forense che vietava ad alcuni intraprendenti avvocati l’utilizzo del noto circuito AmicaCard.  L’impugnativa davanti al Tar Lazio si è risolta nel luglio scorso con un parziale accoglimento dei rilievi del CNF, confermando però sostanzialmente l’impostazione dell’Antitrust. Attualmente pende appello innanzi al Consiglio di Stato, ma è in fase di approvazione la nuova formulazione dell’art. 35 del codice deontologico che, nella stesura attuale, in vigore dal dicembre 2014, recita:

” 9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.”

di fatto tagliando fuori proprio i social networks ove il dominio, per quanto riconducibile nella denominazione all’avvocato, resta formalmente di proprietà dei predetti portali. Tali pagine, inoltre, recano banner pubblicitari tarati sulle preferenze del visitatore di turno, non gestibili in alcun modo dall’amministratore della pagina. La nuova formulazione, attualmente inviata ai COA locali, dovrebbe eliminare il riferimento specifico alla disciplina dei siti web…. qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.” (il Sole24Ore)

Il venir meno di tali limitazioni non può che essere salutato con favore, seppure sia da stigmatizzare la tardività dell’adeguamento e la pervicacia nell’inseguire vecchie e consolidate posizioni che non portano a nulla, restando sorde al rapido cambio dei tempi.