Validità della e-mail di invio del verbale assemblea ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa

Validità della e-mail di invio del verbale assemblea ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa

Feb 10
In tema di impugnativa di delibere assembleari, il termine di 30 giorni per il condomino assente decorre, ai sensi del secondo comma dell’art. 1137 c.c.,  «dalla data di comunicazione della deliberazione»:  la recente riforma in materia di condominio, in vigore dal giugno 2013, non ha apportato sostanziali modifiche a questo proposito, sicché la Legge continua a non prescrivere alcuna forma particolare per la comunicazione, dalla cui ricezione sorge in capo al destinatario la presunzione iuris tantum di conoscenza di cui all‘art. 1335 c.c., con la conseguente decorrenza dei termini per l’impugnazione.
Se pure l’art. 66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme, quali posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, per la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, queste non sono riferibili anche all’invio del verbale al condomino assente, la cui forma resta libera.
L’onere della prova spetta al condominio, che quindi, potendo scegliere, più prudentemente opterà per la comunicazione a mezzo PEC o posta raccomandata.
Tuttavia tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni.
In quest’ottica è stato ritenuto, pertanto, legittimo ed idoneo a far decorrere i termini per l’impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo e-mail all’indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le loro comunicazioni, anche in considerazione delle informazioni contenute in tale documento informatico, ora più facilmente producibile nel PCT, dotato della c.d. firma elettronica semplice e come tale liberamente valutabile dal giudice, «tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità», ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.Lgs. 82/2005.