Cancellazioni di massa dei voli Ryanair, quali tutele?

Cancellazioni di massa dei voli Ryanair, quali tutele?

Set 18

E’ notizia di questi giorni la cancellazione da parte della compagnia aerea Ryanair di oltre 2.000 voli, pari a circa il 2% del proprio traffico aereo (anche se pare che coinvolga circa il 37,5% dei suoi voli italiani). La cancellazione è dovuta esclusivamente a fatti interni alla compagnia attinenti al calendario lavorativo e alle ferie non godute da buona parte dei dipendenti. Le stime prevedono il coinvolgimento di circa 400.000 passeggeri, con prevedibili disagi e danni anche di una certa rilevanza.

Oltretutto le cancellazioni stanno avvenendo con un preavviso davvero esiguo (anche inferiore a 48 ore, sebbene a breve dovrebbe essere diffusa la lista dei voli cancellati quantomeno fino alla fine del mese).

Ma quali sono le prerogative e le tutele giuridiche di chi vede cancellato all’ultimo momento il proprio volo?

Abbiamo già affrontato l’argomento ed illustrato la normativa europea, cogente anche sul territorio italiano, che all’art. 5 del Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004, prevede la compensazione pecuniaria di € 250,00 (o € 400,00 per le tratte più lunghe di 1.500 km) per la cancellazione dei voli che non venga comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni o che non preveda l’imbarco su un volo sostitutivo che arrivi a destinazione in un margine di 2 o 4 ore (a seconda del preavviso) dall’arrivo originariamente pianificato.

Rimandando a quell’articolo per i maggiori dettagli, si deve ricordare che è possibile richiedere, oltre alla suddetta compensazione, anche il maggior danno derivante dalla cancellazione che possa essere provato in sede giudiziale.

Per eventuali chiarimenti o richiesta di consulenza, è possibile contattare lo Studio anche attraverso l’apposita pagina Facebook.