La prassi dei conguagli pluriennali nei contratti di fornitura: le riforme della Legge di Bilancio
Gen 09La Legge di Bilancio, n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto importanti novità in materia di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, in particolare in relazione alla prassi invalsa di conguagli pluriennali, dovuta spesso all’inerzia del Distributore che non provvede come per Legge alle letture dei contatori, sicché il fornitore procede all’emissione di fatture sulla base di letture stimate, salvo poi recapitare all’ignaro consumatore fatture di conguaglio di rilevanti importi, riferiti anche a un quinquennio, scaricando su di lui le inefficienze del sistema.
Queste le principali modifiche introdotte con i commi da 4 a 10 dell’art.1 L. 205/17:
– Prescrizione (nei confronti di tutti i soggetti della filiera) in due anni (si applicherà a partire dalle fatture in scadenza dal 01/03/18 per il settore elettrico; dal 01/01/19 per il settore del gas; dal 01/01/20 per il settore idrico)
– Diritto alla sospensione dei pagamenti in caso di reclamo per conguagli ultra biennali qualora sussista un procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione dell’operatore interessato;
– Diritto dell’utente di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
– L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata, ai sensi del co. 528 dell’art. 1, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definirà misure a tutela dei consumatori circa l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi e di incentivo dell’autolettura.
– Il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas provvederà agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
– L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilirà le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
Si tratta di piccoli correttivi, a parere di chi scrive non sufficienti a riequilibrare gli effetti delle sperequazioni contrattuali che contraddistinguono questo tipo di rapporti, ma che ad ogni modo costituiscono l’espressione della volontà del Legislatore di limitare gli abusi degli operatori di settore – pur ripetutamente sanzionati dall’AGCM per tali pratiche commerciali riconosciute come scorrette ed aggressive – in un’ottica di rispetto dei principi di buona fede, lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza nella esecuzione del contratto.