Cancellazioni di massa dei voli Ryanair, quali tutele?
Set 18E’ notizia di questi giorni la cancellazione da parte della compagnia aerea Ryanair di oltre 2.000 voli, pari a circa il 2% del proprio traffico aereo (anche se pare che coinvolga circa il 37,5% dei suoi voli italiani). La cancellazione è dovuta esclusivamente a fatti interni alla compagnia attinenti al calendario lavorativo e alle ferie non godute da buona parte dei dipendenti. Le stime prevedono il coinvolgimento di circa 400.000 passeggeri, con prevedibili disagi e danni anche di una certa rilevanza.
Oltretutto le cancellazioni stanno avvenendo con un preavviso davvero esiguo (anche inferiore a 48 ore, sebbene a breve dovrebbe essere diffusa la lista dei voli cancellati quantomeno fino alla fine del mese).
Ma quali sono le prerogative e le tutele giuridiche di chi vede cancellato all’ultimo momento il proprio volo?
Abbiamo già affrontato l’argomento ed illustrato la normativa europea, cogente anche sul territorio italiano, che all’art. 5 del Reg. UE 261/2004 del 11/02/2004, prevede la compensazione pecuniaria di € 250,00 (o € 400,00 per le tratte più lunghe di 1.500 km) per la cancellazione dei voli che non venga comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni o che non preveda l’imbarco su un volo sostitutivo che arrivi a destinazione in un margine di 2 o 4 ore (a seconda del preavviso) dall’arrivo originariamente pianificato.
Rimandando a quell’articolo per i maggiori dettagli, si deve ricordare che è possibile richiedere, oltre alla suddetta compensazione, anche il maggior danno derivante dalla cancellazione che possa essere provato in sede giudiziale.
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