La prova della puntualità del volo spetta al vettore
Feb 19Recentemente la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1584 dep. il 23/01/2018 ha chiarito come anche in caso di richiesta giudiziale di risarcimento danni per ritardo di un volo, si applichino le norme ordinariamente previste in materia di responsabilità contrattuale, sicché al passeggero danneggiato basterà allegare l’inesatto adempimento e provare il danno.
In mancanza di una norma specifica (non rinvenibile neppure nella Convenzione di Montreal) che deroghi a tale generale principio di diritto, spetta, pertanto, al vettore provare di aver bene ed esattamente adempiuto, anche in relazione a quanto previsto dal Reg. EU 261/04, del quale ci siamo già in altre occasioni occupati in materia di compensazione pecuniaria e più in generale di risarcimento del danno derivante da ritardi o cancellazioni dei voli.