Notifica a mezzo PEC e procura alle liti
Ott 27Nel proliferare di norme disseminate in codici, regolamenti, regole tecniche e circolari che in qualche modo vanno a regolare il Processo Civile Telematico e dintorni, si rischia spesso di rimanere disorientati e non riuscire a rintracciare le disposizioni di riferimento che generano i comportamenti virtuosi raccomandati nei vari convegni e vademecum in voga negli ultimi tempi.
Ad esempio non è facile districarsi in tema di notifiche a mezzo PEC, vuoi per gli interventi di modifica succedutisi (molto spesso frammentari come suole fare il nostro legislatore ormai da tempo), vuoi per le informazioni più o meno ufficiali ed affidabili che i vari siti mettono a disposizione degli avvocati loro malgrado catapultati nell’era digitale, che spesso recano sommariamente gli adempimenti da compiere, senza che se ne colga la ratio e la fonte.
In particolare per le notifiche a mezzo PEC il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 febbraio 2011, n. 44 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89). – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. prevede al comma 5 dell’art. 18 che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto e’ notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine”.
La predetta norma quindi prevede l’allegazione della procura alla PEC non quale adempimento per la validità della notifica in sé, ma quale strumento per “legare” la procura all’atto notificato, recando, tuttavia, qualche problema di coordinamento con il secondo comma dell’art. 125 cpc, il quale prevede che “la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
In conclusione, da quanto disposto nell’art. 18 citato, si evince che nei casi di notifica, ad esempio, di un Ricorso per Decreto Ingiuntivo e pedissequo D.I. ovvero di una sentenza, non è necessario allegare alla PEC di notifica ai sensi della l. 53/94 la procura alle liti (in entrambi i casi già presente nel relativo fascicolo informatico o cartaceo in calce o a margine dell’atto introduttivo), mentre è necessario farlo per un atto di citazione per il quale solo la presenza quale allegato alla medesima PEC di notifica della procura alle liti potrà far considerare quest’ultima come apposta in calce all’atto stesso.