La responsabilità medica dopo la Legge Balduzzi, attendendo l’entrata in vigore della nuova L. 24/2017

La responsabilità medica dopo la Legge Balduzzi, attendendo l’entrata in vigore della nuova L. 24/2017

Mar 20


E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.64 del 17-3-2017) la Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 1 aprile.

Numerose le modifiche, in ambito civile e penale, data anche la complessità e delicatezza della materia.

Si proverà in seguito ad analizzare più in dettaglio le novità introdotte. Per ora basti sottolineare come in ambito civile viene superata l’incertezza data dall’interpretazione della Legge Balduzzi in merito alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità dell’operatore sanitario, con tutto quello che ciò comporta in tema di prescrizione e onere della prova.

L’art. 7 della nuova normativa, infatti, se per un verso espressamente prevede la natura contrattuale della responsabilità della struttura, per altro verso esplicitamente dichiara essere di tipo extracontrattuale quella dell’esercente la professione sanitaria (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), ponendo fine alle questioni interpretative della normativa precedente, in cui il richiamo fatto all’art. 2043 cc dall’art. 3 D.L. 158/2012, a parere di alcuni commentatori, doveva esser letto come una “svista” del legislatore (!).

Questa previsione, unitamente alla applicazione delle tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private per la determinazione del danno (sensibilmente più parche rispetto a quelle del Tribunale di Milano), tenta di porre un argine al fenomeno della medicina difensiva, che negli ultimi anni ha caratterizzato il nostro Sistema Sanitario.